Il Tar boccia il pirogassificatore di Metaponto

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Il Tar boccia il pirogassificatore di Metaponto.

Dopo un lungo iter procedurale la volontà e la perseveranza dei cittadini hanno vinto.

Trova dunque fondamento l’azione decisa di associazioni e comitati locali, che hanno deciso di impugnare al Tar la Delibera di Giunta Regionale n.1544 del 12/12/2014 di “Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, Autorizzazione Paesaggistica e Autorizzazione alle emissioni in atmosfera” di un pirogassificatore (cioè un inceneritore) di circa 1 megawatt di potenza, con possibilità di moltiplicazione, in futuro, della potenza attuale, da realizzare in località Pantanello di Metaponto-Proponente Lucana Ambiente S.r.l.

La sentenza del Tribunale amministrativo della Basilicata è chiara e non ammette repliche: “carenza della valutazione d’incidenza ambientale da parte della Regione Basilicata,” una valutazione che la Direttiva Europea 92/43/CEE impone sia all’interno che nelle aree limitrofe a Siti di importanza comunitaria (S.I.C.). In particolare, l’opera proposta avrebbe carattere fortemente impattante sull’ambiente circostante e disterebbe solamente qualche chilometro da due riserve naturali e, appunto, da alcune aree S.I.C. Inoltre, “il provvedimento sarebbe affetto da eccesso di potere per difetto d’istruttoria, in quanto lo stesso sarebbe carente di ogni riferimento alle specie floro-faunistiche tutelate nelle aree S.i.c. e nelle riserve naturali protette ed alle conseguenze su di esse derivanti dall’attivazione dell’impianto di cui è questione”.

Bocciata ogni eccezione sollevata dalla Regione, costituita in giudizio, e dalla Lucana Ambiente, che auspicavano il rigetto del ricorso per infondatezza e ne eccepivano l’inammissibilità.

Ma “il provvedimento amministrativo favorevole di Valutazione d’Impatto Ambientale (o giudizio di compatibilità ambientale), che comprende l’autorizzazione paesaggistica e quella alle emissioni in atmosfera, emesso dalla Regione Basilicata è illegittimo, essendo affetto da una serie di vizi di legittimità. Esso è, inoltre, ingiustamente lesivo dell’ambiente – inteso non solo come interesse pubblico alla salubrità dell’ambiente ma anche come diritto collettivo di cui le associazioni ambientaliste, i comitati locali, sorti con finalità di tutela dell’ambiente e i singoli cittadini sono portatori – dell’integrità del territorio e della sua corretta e proficua gestione, sia dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, che sotto il profilo economico e sociale”.

“Nella sostanza il Tar – scrivono in una nota i comitati firmatari – nella sentenza accusa Il Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente – composto dal Dirigente Generale e dai dirigenti degli Uffici del Dipartimento Ambiente e Territorio – non solo di eccesso di potere, ma anche di valutazioni superficiali, contraddittorie, ingiustificate e irragionevoli durante l’attività istruttoria, che hanno (volutamente?) ignorato il principio di precauzione, sancito da direttive europee.

In particolare l’Ufficio Compatibilità Ambientale, che ha rilasciato la V.I.A., ha operato con un difetto di istruttoria che evidenzia omissioni importanti, attuando un ingiustificato e pericoloso eccesso di potere e un “ingiustificato e irragionevole sacrificio che viene imposto agli interessi ambientali, ecologici, paesaggistici, sociali ed economici del territorio”.

La decisione del Tar è una vittoria che premia l’impegno di chi, come il WWF di Matera che ha presentato il ricorso, il comitato No-gassificatore di Metaponto e le altre associazioni firmatarie di questo comunicato, hanno portato avanti questa importante vertenza ambientale. Un sentito grazie va anche al dottor Ferdinando Laghi (Medici per l’Ambiente) che si è prodigato in prima persona affinché si giugesse a tale epilogo.

Tuttavia, se da una lato la sentenza del Tar ci soddisfa dall’altro però non possiamo non esprimere rammarico e preoccupazione per l’ennesima dimostrazione che i cittadini lucani devono tutelarsi e tutelare il proprio territorio, la propria salute e il proprio futuro da chi, invece, dovrebbe assicurare tutela e sostenibilità ecologica, sociale, politica: cioè trasparenza, partecipazione, democrazia.

Questa sentenza infatti denuncia non solo inadempienze e superficialità da parte della politica e della classe dirigente regionale, ma evidenzia una consuetudine alla discrezionalità e all’arroganza che si manifesta non solo in occasione di autorizzazioni ambientali, ma, ad esempio, nelle assegnazioni e nelle nomine delle cariche politiche e dirigenziali, in una continuità del sistema che, evidentemente, privilegia quei dirigenti e funzionari obbedienti, professionisti delle omissioni e della manipolazione strumentale di leggi, regolamenti, procedure e iter amministrativi, piegati agli interessi privati delle lobbies.

Se questo è il modo consueto di operare, se “alcuni dirigenti” vengono confermati per decenni nel medesimo ufficio, consolidando il loro potere di azione, non possiamo non essere preoccupati su come vengono effettuati i controlli su tutta l’attività petrolifera, su come vengono rilasciate le varie autorizzazioni su discariche, inceneritori, campi eolici e fotovoltaici selvaggi; mega centrali termoelettriche ibride; mega impianti a biogas; mega impianti di trattamento dei rifiuti; su quali presupposti e obiettivi reali si basano le pianificazioni di settore; sulle verifiche e sulle bonifiche dei siti industriali pericolosi, sull’approvazione dei piani e dei regolamenti urbanistici. Infine siamo preoccupati delle modalità di assegnazione e distribuzione degli incarichi dirigenziali e di alta professionalità.

Se chi governa e amministra in Basilicata dimostra così poca credibilità e l’arroganza di un potere autoritario e incontestabile, forse è giunto il tempo che i cittadini e le comunità locali si riapproprino dei propri territori e ricomincino a costruire una democrazia reale e un futuro sostenibile in armonia con gli ecosistemi che consentono la vita su questa nostra terra”.

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