Prevenzione incendi: in una lettera la replica di Di Pierri al sindaco Leone


“Il rifiuto espresso dal Sindaco Leone rispetto alla mia sollecitazione in merito alla organizzazione e intensificazione dell’attività di prevenzione per gli incendi boschivi e gli atti vandalici (a cui ha peraltro fatto seguito l’ennesimo grave incendio in prossimità di una struttura balneare) è inaccettabile nel metodo e nel merito.
Nel metodo perché ritengo che un consigliere comunale che formuli un’istanza al Sindaco meriti una risposta, magari anche negativa, ma civile, e questo non tanto per rispetto alla sua persona ma per rispetto ai cittadini che questi rappresenta (ai quali il Sindaco farebbe bene a chiedere subito scusa).
Percepire, al contrario, una semplice richiesta come un attacco personale e reagire con offese personali gratuite e fuori luogo è sintomo di evidente nervosismo e di grave pochezza di idee e di argomentazioni.
Tutto ciò è aggravato dal fatto che io non ho mai rivolto al Sindaco, né personalmente né come rappresentante di un gruppo, offese di alcun genere avendo al contrario sempre mostrato grande rispetto per la persona e per l’istituzione che rappresenta.
Su questa prima questione francamente mi sarei aspettato un cenno di dissociazione almeno dai cosiddetti giovani del gruppo di Leone che, al contrario, continuando a tacere e ad assecondare le bizze del loro leader confermano – come molti temono – di esserne totalmente succubi e dunque di essere “invecchiati” molto ma molto precocemente.
Nel merito Leone – avventurandosi maldestramente sul piano giuridico – mi invita a nozze e inevitabilmente mi fa pensare a quella straordinaria scena in cui il grande Alberto Sordi rivolgendosi, in quel caso, ad un maccherone gli diceva : “tu me provochi e io me te magno”.
Dunque il Sindaco dice che la questione della prevenzione incendi boschivi non è di competenza comunale.
Vediamo se è vero.
E’ noto che le competenze in tema di previsione e prevenzione degli incendi boschivi sono affidate, evidentemente, alle Regioni che elaborano, fra l’altro, il relativo piano regionale.
Quello che Leone forse non sa è che al Comune – ed al Sindaco in particolare – sono riservate dalla legge una serie di competenze concorrenti tali da consentirgli di intraprendere molteplici attività di prevenzione sul territorio peraltro idonee ad integrare e migliorare gli interventi regionali soprattutto quando questi, come in Basilicata, sono inadeguati (come dimostrano gli eventi passati) e tardivi (la campagna di prevenzione estiva, infatti, va dal 15 giugno al 30 settembre 2012 mentre in Basilicata, come ricorda lo stesso Leone, il piano di prevenzione triennale, mentre lui a luglio inoltrato scrive, è ancora in istruttoria).
E allora, limitando l’analisi allo stretto necessario, Leone vada a leggere gli “indirizzi operativi per fronteggiare incendi boschivi” pubblicato sulla G. U. n. 137 del 14.06.2012 dove si parla dei “diversi livelli territoriali” e del “coinvolgimento delle amministrazioni comunali” prevedendo il potenziamento e il coordinamento della protezione civile (a capo della quale c’è, guarda un po’, il Sindaco), la promozione di iniziative volte alla diffusione della cultura di protezione civile tra i cittadini e l’aggiornamento dei piani comunali e intercomunali nonché l’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco (di analogo tenore la direttiva 20 giugno 2011 del Ministero dell’Interno, valida per l’estate 2011, a conferma del fatto che tali compiti non piovono improvvisamente dal cielo).
Per non dire poi dell’art. 37 del Decreto Ministeriale 28 maggio 1993 che, nell’individuare i servizi indispensabili dei Comuni, con l’acquedotto, la fognatura, l’ufficio tecnico, l’anagrafe e la polizia municipale ricomprende anche il servizio di protezione civile, di pronto intervento e di sicurezza pubblica.
Una previsione, si badi, che già con la legge n. 225/92 (e dunque addirittura già prima del cd. decreto Bassanini, DL n. 112/98) prevedeva a carico del Comune l’obbligo di erogare il servizio di protezione civile non solo e non tanto in termini di intervento urgente quanto in modo stabile e continuativo sul territorio.
Nella stesso decreto si sancisce – poi – l’individuazione del Comune come ente deputato alle attività di prevenzione, previsione e gestione degli interventi (tra i quali emerge la predisposizione di piani di emergenza e la vigilanza).
Vada poi a leggere l’art. 54 del TUEL che prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende – tra l’altro – alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico e che adotta provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica.
Ed ancora, legga l’art. 6 della legge n. 353/2000 (legge – quadro in materia di incendi boschivi) che prevede che gli enti locali promuovano attività di informazione sulle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo
E infine, giusto per avere un’idea di come si può amministrare con poche chiacchiere e molti fatti, vada a reperire la miriade di atti prodotti da Sindaci di tutta Italia, dalla Sicilia al Piemonte, con cui si dispongono misure di prevenzione sui territori comunali quali pulizie straordinarie di banchine, cunette e scarpate mediante rimozione di erba secca, sterpi e ogni altro materiale infiammabile, fasce di protezione per aree agricole e per alberghi, villaggi turistici e strutture ricettive, adozione di sistemi di difesa antincendio anche mediante dotazione di idranti, cisterne e motopompe, pulizia dei sentieri e dei viali tagliafuoco, divieti di transito e sosta, pattugliamento coordinato e mirato, divieti di accensione fuochi e limitazioni alla bruciatura delle stoppie, impiego coordinato delle forze di polizia e del volontariato per la vigilanza sulle prescrizioni, attività di informazione etc. etc.

Gianni Di Pierri – Capogruppo consiglio “Policoro Futura”

Ultime

Lascia il primo commento

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*